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CERTIFICATI BIANCHI

Fra marzo e maggio si sono tenute le prime sessioni settimanali del mercato predisposto dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) per la compravendita dei titoli di efficienza energetica, chiamati anche certificati bianchi. Si tratta del primo segnale concreto dell'avvio dell'innovativo e per molti versi complesso meccanismo creato dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, il cui fine è quello di promuovere interventi di miglioramento dell'efficienza energetica presso gli utenti finali.
Il meccanismo si basa sull'obbligo imposto alle aziende distributrici di elettricità e gas naturale di rispettare degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici. Tali "risparmi" possono essere ottenuti attraverso interventi realizzati presso gli utenti finali - dagli impianti di illuminazione alle caldaie, dall’integrazione di elementi costruttivi che riducano il carico termico invernale ed estivo degli edifici a soluzioni di architettura passiva, dai pannelli solari termici alla cogenerazione, dai motori elettrici agli interventi sui processi industriali - e sono certificati attraverso l'emissione di titoli di efficienza energetica o certificati bianchi, in numero variabile a seconda dell'intervento.

Il prezzo medio, IVA esclusa, determinato nel mercato su circa 14.000 certificati, si aggira fra i 78 € ed i 96 €, su un giro di affari per la sola compravendita dei titoli superiore al milione di Euro. Oltre al beneficio economico, non va scordato che i titoli certificano il conseguimento di risparmi energetici (e quindi anche una riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti), potendo rappresentare uno strumento per migliorare l'immagine aziendale in termini di attenzione ai problemi energetici ed ambientali.
I certificati bianchi possono essere rilasciati dal GME ai distributori, alle aziende ad essi collegate o da essi controllate ed alle società di servizi energetici (ESCO) appositamente accreditate presso l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG). I titoli emessi possono essere scambiati bilateralmente o nel mercato organizzato dal GME per cinque anni dall'avvio del progetto.
Privati e Pubbliche Amministrazioni possono dal loro canto sfruttare i decreti per realizzare accordi con distributori ed ESCO per realizzare diagnosi energetiche e promuovere interventi presso le proprie strutture.

Le ESCO dovrebbero produrre presso l’utente finale:
- l’offerta di servizi energetici integrati mirati, a partire dalla diagnosi energetica, alla individuazione dei migliori interventi realizzabili;
- la garanzia dei risultati sugli interventi effettuati;
- il finanziamento tramite terzi, con o senza assunzione dei rischi finanziari da parte della ESCO.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato su strutture per le quali la ESCO è fornitore di servizio energia, questa realizza presso l’utente finale e finanzia l’intervento di risparmio energetico e lo gestisce garantendo all’utente una tariffa per la fornitura del servizio energia inferiore rispetto a quella che si avrebbe con tecnologie tradizionali e potendo d’altro canto beneficiare dei titoli di efficienza energetica. Altrimenti la ESCO può presentare all’AEEG, per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, anche progetti finanziati direttamente dall’utente finale.
Va evidenziato che nel caso di impianti fotovoltaici ammessi a tariffa incentivante “Conto Energia” e nel caso di sistemi di produzione dell’energia alimentati da fonte rinnovabile che beneficiano dei Certificati Verdi, tali sistemi di finanziamento non risultano cumulabili con i Certificati Bianchi.

 
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